Onorevoli Colleghi! - Il tema della riforma della politica è decisivo per assicurare un buon rapporto tra cittadini e istituzioni nonché un efficiente e trasparente funzionamento dei partiti politici, lo strumento indispensabile per assicurare questo rapporto.
      Con questa proposta di legge si intende ripresentare quella parte delle proposte di legge sulla riforma del finanziamento dei partiti e delle attività dei medesimi, a suo tempo presentate dallo stesso firmatario (proposta di legge atto Camera n. 1995 del 1o agosto 1984, ripresentata il 2 luglio 1987, atto Camera n. 307 e poi ancora atto Camera n. 619 del 7 maggio 1992, atto Camera n. 1548 del 28 ottobre 1994 atto Camera n. 193 del 9 maggio 1996, dichiarata assorbita dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2; infine, atto Camera n. 6256 del 9 gennaio 2006), che non ha trovato ad oggi disciplina legislativa, e cioè in particolare l'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
      La presente proposta di legge è dedicata, quindi, all'ordinamento dei partiti e si prefigge di dare attuazione, nei termini più essenziali possibili e quindi più rispettosi dell'autonomia dei partiti stessi, all'articolo 49 della Costituzione, che sancisce come tutti i cittadini abbiano diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
      Non si vogliono compiere intromissioni nell'autonoma gestione dei partiti, bensì fissare pochi, essenziali princìpi di libertà e di democrazia.
      Ha scritto infatti il giurista Sandro Amorosino: «La necessità di creare un vero e proprio diritto dei partiti - una

 

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disciplina giuridica pubblicista di fonte normativa, ma anche risultante dall'esercizio dell'autonomia statutaria - deriva da un'esigenza generale, ma acquista particolare rilevanza dall'angolazione della trasparenza e controllabilità da parte dei cittadini».
      Nell'articolo 1 della proposta di legge si prevede che i partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale ed europeo o almeno in un consiglio regionale o provinciale o comunque nei consigli dei comuni la cui popolazione è complessivamente superiore a 200.000 abitanti sono tenuti ad approvare uno statuto disciplinante un ordinamento interno a base democratica.
      Nell'articolo 2 viene garantito il diritto di chi aspira all'iscrizione a un partito politico di ricevere una risposta, positiva o negativa che sia, in termini solleciti. Con esso si prescrive anche agli statuti dei partiti di permettere la manifestazione di posizioni differenziate, di maggioranza e di minoranza, sugli indirizzi politici e sulle decisioni relative a comportamenti politici, nonché di garantire la rappresentanza proporzionale delle minoranze costituitesi su mozioni politiche presentate nelle sedi di dibattito interno, che hanno raccolto il 5 per cento dei voti.
      Si assicura, poi, la rappresentanza proporzionale delle minoranze nei consigli di amministrazione che gestiscono i fondi dei partiti politici, nonché la ripartizione dei contributi finanziari tra centro e periferia, punto questo importantissimo per impedire che il finanziamento pubblico diventi sinonimo di centralizzazione del potere nei partiti politici.
      Si prescrive, infine, che gli statuti prevedano che la scelta delle candidature dei partiti e dei movimenti politici per le elezioni a tutti i livelli avvenga mediante meccanismi di elezioni primarie a suffragio segreto.
      Il proponente è consapevole di come la materia qui considerata sia scottante e controversa, tanto da determinare da oltre cinquanta anni il mancato adempimento di un articolo della Costituzione. Ma è altresì consapevole di come la risoluzione di tanti conflitti istituzionali e la ripresa di prestigio dei poteri democratici non possano non poggiare su una aperta discussione sui modelli più accettabili di finanziamento della politica e di funzionamento dei partiti politici nonché sull'assunzione di soluzioni legislative che abbiano dietro di loro il convinto consenso di una larga parte della popolazione e delle stesse organizzazioni economiche e sociali.
 

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